IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010); 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2011); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto-legge  1°  luglio  2009  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  26
febbraio 2010, n. 25; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica; 
  Visto l'art. 66 del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008  che
disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche  tra  cui
quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge  n.  296
del 2006; 
  Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
come modificato dall'art. 66, comma 7, del decreto-legge n.  112  del
2008, e dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 in cui
si dispone che per il quadriennio 2010-2013,  le  amministrazioni  di
cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco,  possono  procedere,  per  ciascun  anno,   previo   effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di  personale
a tempo indeterminato nel  limite  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale cessato nell'anno  precedente.  In  ogni
caso il numero  delle  unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n.  296  del  2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di  polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie,  incluse  le
Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti  pubblici
di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n.  112  del
2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta  legge  n.  191
del 2009 e successivamente  modificato  dall'art.  9,  comma  6,  del
richiamato decreto-legge n. 78 del  2010,  secondo  cui  a  decorrere
dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco possono procedere, con le modalita' di  cui  al  comma  10,  ad
assunzioni di personale a  tempo  indeterminato,  nel  limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una  spesa
pari a quella relativa al personale cessato dal  servizio  nel  corso
dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle
cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78  del  2010
il quale  stabilisce  che,  al  fine  di  agevolare  il  processo  di
riduzione    degli    assetti    organizzativi    delle     pubbliche
amministrazioni,  «fermo  il  rispetto  delle  condizioni   e   delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133,  i  trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle
predette  disposizioni   possono   essere   disposti   esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione
vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle
relative procedure autorizzatorie». A tal fine le risorse destinabili
a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono  ridotte  in
misura pari all'importo del  trattamento  retributivo  derivante  dai
trattenimenti in servizio; 
  Visto il comma 12 dell'art. 9 del  decreto-legge  n.  78  del  2010
secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8  e  9  trova
applicazione  quanto  previsto  dal  comma  10  dell'art.   66,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e  9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le  modalita'  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 ed  in  particolare
l'art. 1 che  proroga  al  31  marzo  2011  la  possibilita'  per  le
amministrazioni  interessate  di  effettuare  le  assunzioni  di  cui
all'art. 3, comma 102,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e
successive modificazioni,  fatta  salva  l'adozione  di  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con cui puo' essere  disposta
l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto termine del
31 marzo 2011; 
  Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del  2009  in
cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art.  74,  comma
1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista  dal  predetto  art.  74,  provvedono,
anche  con  le  modalita'  indicate  nell'art.  41,  comma  10,   del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono  apportare,
entro  il  30  giugno  2010,  un'ulteriore  riduzione  degli   uffici
dirigenziali di livello  non  generale  e  delle  relative  dotazioni
organiche,  nonche'  delle  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; 
  Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n.  194
del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che
prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto  nei  tempi
previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso  art.  2,  il
divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere  ad  assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo
che fino all'emanazione  dei  relativi  provvedimenti,  le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo  salve  le  procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; 
  Visto il comma 8-quinquies del ripetuto art. 2,  del  decreto-legge
n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei  commi
da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni  che
abbiano subito una riduzione delle risorse  ai  sensi  dell'art.  17,
comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma  6  del
medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli
Uffici  giudiziari,  il  Dipartimento  della  protezione  civile,  le
Autorita' di bacino di rilievo  nazionale,  il  Corpo  della  polizia
penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del  farmaco,
nei  limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente,  nonche'  per  le
strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del  personale  indicato
nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Viste le note con le  quali  ciascuna  amministrazione,  chiede  le
relative  assunzioni,  nonche'  i  trattenimenti  in  servizio,   con
specifica degli oneri da  sostenere,  dando  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno 2009 e delle risorse  finanziarie
che si rendono disponibili; 
  Visto il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Tenuto conto che le richieste relative a progressioni verticali  si
considerano legittime solo se riguardanti assunzioni di vincitori  di
procedure bandite anteriormente al 31 dicembre 2009, in conformita' a
quanto previsto  dall'art.  24  del  citato  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, ferme  restando  le  autorizzazioni  a  bandire
concesse entro la medesima  data  del  31  dicembre  2009,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel limite numerico autorizzato; 
  Visto l'art. 74, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 150
del 2009 che rinvia a uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri la  determinazione  dei  limiti  e  delle  modalita'  di
applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando che  fino  alla
data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla  medesima
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  continua  ad  applicarsi  la
normativa previgente; 
  Visto il decreto  legislativo  30  dicembre  2010,  n.  235  ed  in
particolare  l'art.  57,  comma  21,  secondo  cui  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sono  determinati  i  limiti  e  le
modalita' di applicazione delle diposizioni dei titoli II e  III  del
decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  al  personale  del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Considerato che  per  le  amministrazioni  che  non  hanno  fornito
informazioni dettagliate sulle dotazioni organiche di diritto  e  sui
presenti in servizio, in relazione all'iter procedurale in  corso  di
definizione delle loro  dotazioni  organiche,  le  autorizzazioni  si
considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del  divieto
di soprannumerarieta'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  15
luglio 2010, registrato dalla  Corte  dei  conti  l'11  agosto  2010,
registro 10, foglio 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie
generale - dell'8 settembre 2010, n.  210,  con  il  quale,  tra  gli
altri, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della salute  e
l'INAIL sono stati autorizzati all'assunzione a tempo  indeterminato,
rispettivamente, per n. 2 unita' di personale, per un  onere  pari  a
€ 119.867,28, n. 9 unita'  di  personale,  per  un  onere  pari  a  €
539.402,76 e n. 7  unita'  di  personale,  per  un  onere  pari  a  €
419.535,48, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24  dicembre
2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; 
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Fermi restando gli adempimenti di cui all'art. 2,  comma  8-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n.
25 nonche' il divieto di effettuare assunzioni  in  soprannumero,  le
amministrazioni,  di  cui  alla  Tabella  allegata,  che   e'   parte
integrante   del   presente    provvedimento,    possono    procedere
all'assunzione a tempo indeterminato e ai trattenimenti in  servizio,
delle unita' di personale per  ciascuna  indicate,  per  un  onere  a
regime  corrispondente  all'importo  accanto  specificato,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 102, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 9,  comma
31,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122.  Per  ciascuna
amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita'
di personale assumibile e dell'ammontare  delle  risorse  disponibili
per le assunzioni riguardanti l'anno 2010. 
  2. L'autorizzazione concessa al Ministero degli affari  esteri,  al
Ministero della salute e all'INAIL di  cui  al  comma  1  sostituisce
quella di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
del 15 luglio 2010; ferme restando le assunzioni  gia'  effettuate  i
cui oneri sostenuti vanno decurtati dai limiti di budget e di  unita'
assumibili indicati nella Tabella di cui al comma 1. 
  3. Le richieste relative a progressioni  verticali  si  considerano
autorizzate nei limiti indicati nelle premesse del presente decreto. 
  4. Le Amministrazioni di cui alla Tabella allegata  sono  tenute  a
trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2011, per  le  necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per la funzione pubblica, Ufficio per il  personale  delle  pubbliche
amministrazioni, e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati
concernenti il personale assunto,  la  spesa  annua  lorda  a  regime
effettivamente da  sostenere.  A  completamento  delle  procedure  di
assunzione  va  altresi'  fornita   da   parte   dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal  presente
decreto. 
  5. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa dei  singoli  Ministeri  e  dei
rispettivi bilanci delle altre amministrazioni. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 10 marzo 2011 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                         e l'innovazione              
                                             Brunetta                 
 
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 10, foglio n. 184